Sez. 5, Sentenza n. 12851 del 21/09/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 215106 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Violenza esercitata al fine della privazione della libertà personale - Principio di specialità - Assorbimento nel delitto di sequestro di persona - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA
Per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge (Nella specie la S. C. - in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di sequestro di persona in quanto la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta unicamente a privarla della libertà personale, costringendola ad abbandonare il locale notturno nel quale si trovava ed a seguire il reo prima nella sua autovettura e poi nel suo alloggio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)