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Sez. 2, Sentenza n. 9814 del 04/07/1986 Ud. (dep. 24/09/1986) Rv. 173805 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA DISSOCIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173805-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA DISSOCIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*

Per l'applicazione della attenuante speciale della dissociazione (ex art. 630, quarto comma, cod. pen.) occorre una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, cioè, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni. (Conf mass n 170587, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)