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Sez. 2, Sentenza n. 8658 del 02/05/1985 Ud. (dep. 08/10/1985) Rv. 170587 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO SENZA PAGAMENTO DEL RISCATTO - ESTREMI - OGGETTIVA RILEVANZA E VOLONTARIETÀ - NECESSITÀ - SPONTANEITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170587-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO SENZA PAGAMENTO DEL RISCATTO - ESTREMI - OGGETTIVA RILEVANZA E VOLONTARIETÀ - NECESSITÀ - SPONTANEITÀ - IRRILEVANZA.*

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini dell'attenuante speciale della dissociazione ex art. 630 comma quarto cod. pen. occorre una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, cioè, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni. (Conf mass n 158630; (Conf mass n 155711; (Conf mass n 147680; (Conf mass n 144291).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)