Sez. 2, Sentenza n. 7898 del 28/09/1994 (Rv. 487938 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Disposizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. - Applicazione analogica - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
L'art. 2941 n. 8 cod. civ. - secondo cui la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto - non è applicabile per analogia a causa della tassatività delle cause di sospensione ed interruzione della prescrizione, e, prevedendo una condotta commissiva od omissiva del debitore tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non può essere, quindi, esteso ai casi di mera difficoltà di accertamento nella persona del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)