Sez. 1, Sentenza n. 41204 del 23/11/2006 Cc. (dep. 15/12/2006) Rv. 236002 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Nuova applicazione della misura nei confronti di imputato assolto in primo grado e condannato in grado d'appello per lo stesso fatto - Interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
L'ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell'art. 300, comma quinto, cod. proc. pen., nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto non comporta l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., non potendo essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura. (Nell'occasione, la Corte ha ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano tale fase e all'adeguatezza del livello di garanzie "de libertate" <apprestato> in esso dal sistema) (C. cost., ord. 8 giugno 2005, n. 230).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)