Sez. 1, Ordinanza n. 2220 del 20/04/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 210430 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Riapplicazione nei confronti di imputato già prosciolto o assolto e poi condannato - Effettuazione dell'interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Nel caso di riapplicazione, ai sensi dell'art.300, comma 5, c.p.p., di misura cautelare nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto, non sussiste, per difetto dei relativi presupposti, l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art.294 c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)