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Sez. 6, Sentenza n. 28134 del 11/03/2008 Cc. (dep. 09/07/2008) Rv. 240581 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura coercitiva eseguita nel momento in cui il processo si trova in grado di appello - Regressione del procedimento - Interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240581-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

L'omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. non determina l'inefficacia della misura coercitiva quando la stessa sia stata eseguita nel momento in cui il processo si trova in grado di appello e l'imputato abbia potuto avvalersi delle garanzie del contraddittorio rendendo spontanee dichiarazioni in tale fase processuale. (Fattispecie in cui, a seguito della regressione del procedimento per effetto dell'annullamento della sentenza di primo grado e del decreto di rinvio a giudizio disposto in appello, il Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen. ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per l'omesso adempimento del suindicato incombente procedurale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)