Sez. L, Sentenza n. 453 del 17/01/2000 (Rv. 532903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Compenso - Determinazione - Autonomia collettiva - Limiti - Controllo da parte del giudice - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
In tema di determinazione del compenso per il lavoro straordinario - che per legge (art. 2108 cod. civ. e art. 5 legge n. 692 del 1923) non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione dovuta per il lavoro ordinario - il limite dell'autonomia collettiva è costituito dal rispetto del risultato minimo (dieci per cento in più della retribuzione ordinaria onnicomprensiva) che la legge intende garantire con l'imposizione di detto meccanismo di calcolo, sicché è ammessa l'utilizzabilità di altri meccanismi di calcolo dai quali in concreto consegua (per i lavoratori) un trattamento migliorativo o comunque non peggiorativo di quello legale. In ordine a tale ultimo profilo il giudice è in condizione di operare il relativo controllo soltanto quando venga investito della questione attraverso l'esplicito richiamo della norma pattizia di riferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)