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Sez. U, Sentenza n. 1608 del 03/04/1989 (Rv. 462390 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - AUTONOMIA COLLETTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462390-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - AUTONOMIA COLLETTIVA - LIMITI.*

In tema di Determinazione del compenso per il lavoro straordinario - che per legge non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione dovuta per il lavoro ordinario, compreso in essa ogni emolumento che abbia i caratteri della continuità, dell'obbligatorietà e della determinabilità (se non della determinatezza) - il limite dell'autonomia collettiva è costituito dal rispetto del risultato minimo (dieci per cento in più della retribuzione ordinaria onnicomprensiva) che la legge intende garantire con l'imposizione di detto meccanismo di calcolo, sicché è ammessa l'utilizzabilità di altri meccanismi di calcolo dai quali in concreto consegua (per i lavoratori) un trattamento migliorativo o comunque non peggiorativo di quello legale. (V 7860/86, mass n 449803; (V 2002/85, mass n 439909; (V 1902/84, mass n 433977).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)