Sez. L, Sentenza n. 7251 del 23/07/1998 (Rv. 517433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE | Compenso per il lavoro straordinario - Determinazione - Criteri - Art. 5 R.D.L. n. 692/1923 - Applicabilità - Autonomia collettiva - Individuazione delle voci retributive da includere nella base di calcolo per il compenso dello straordinario - Ammissibilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE
Non esistendo nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività' della retribuzione, l'autonomia collettiva può escludere determinate componenti retributive dalla computabilità ai fini dei vari istituti indiretti; tanto non può accadere, tuttavia, per il compenso per lavoro straordinario, atteso che esso è regolato da norme imperative quali l'art. 2108 cod. civ. e l'art. 5 R.D.L. n. 692/1923, secondo il quale lo straordinario deve essere remunerato con un aumento non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione prevista per il lavoro ordinario, in essa compreso ogni emolumento che abbia i caratteri della continuità, obbligatorietà e determinabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)