Sez. U, Sentenza n. 3340 del 15/07/1989 (Rv. 463393 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - INFRAZIONE EDILIZIA ACCERTATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRETESE RICONVENZIONALI DEL COMUNE - INCLUSIONE.*
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - INFRAZIONE EDILIZIA ACCERTATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRETESE RICONVENZIONALI DEL COMUNE - INCLUSIONE.*
Nel caso di sanzione pecuniaria, irrogata dal sindaco per infrazione edilizia accertata dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, l'opposizione dell'intimato, tanto se attinente a vizi formali del procedimento, quanto se inerente alla legittimità sostanziale della pretesa creditoria, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, nel cui ambito restano attratte anche le eventuali pretese riconvenzionali del comune, in tema di pagamento di interessi e maggior danno per "mora debendi", perché strettamente connesse con la Determinazione del "quantum" della sanzione. (V 7071/83, mass n 431690).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)