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Sez. L, Sentenza n. 9396 del 11/07/2001 (Rv. 548087 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Associazioni di categoria - Assistenza fiscale e contabile ad associati e terzi - Attività di natura imprenditoriale - Configurabilità - Art. 18 St. Lav. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548087-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Tra le imprese industriali e commerciali, cui si applica la disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in tema di tutela reale del posto di lavoro, sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di servizi sia per gli associati che per il mercato, quelle aventi per scopo l'organizzazione e la tutela degli interesse dei singoli associati, con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 108 del 1990 sulle cosiddette organizzazioni di tendenza, escluse dall'ambito di operatività della tutela reale e soggette soltanto alla legge n. 604 del 1966 (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva disposto la reintegra del lavoratore in un caso in cui il datore di lavoro, un'associazione di categoria, svolgeva attività imprenditoriale di assistenza contabile e fiscale nei confronti sia degli associati che dei terzi).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)