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Sez. L, Sentenza n. 1367 del 26/01/2004 (Rv. 569688 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Associazioni di tendenza - Criteri di identificazione - Imprenditorialità o meno dell'attività - Indici - Scopo di lucro - Necessità - Esclusione - Limitazione dell'attività di tipo imprenditoriale ai soli associati - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569688-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che esclude dall'ambito di operatività dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, il datore di lavoro è qualificabile o meno imprenditore in base alla natura dell'attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e all'economicità della gestione, a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad un'organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto di tipo imprenditoriale l'attività di prestazione di servizi svolta dalla Confesercenti, o società a questa collegate, in favore di imprese associate).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)