Sez. L, Ordinanza n. 2673 del 03/02/2011 (Rv. 616012 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Associazioni di tendenza - Applicabilità della tutela reale ex art. 18 statuto lavoratori - Esclusione - Limiti - Lavoro svolto presso articolazione non economica dell'ente - Attività economiche svolte dall'ente presso altre articolazioni - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che esclude l'operatività dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale di istruzione ovvero di religione o di culto, lo svolgimento di attività imprenditoriali da parte di soggetti giuridici che non hanno fini di lucro, e quindi non hanno uno statuto di imprenditore come persona o soggetto giuridico complessivamente considerato, comporta l'applicazione delle normative riguardanti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale solo relativamente a tali attività ed eventualmente alle relative strutture organizzative e non anche riguardo al soggetto complessivamente considerato e alle strutture organizzative non coinvolte nell'attività imprenditoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la tutela reale, ex art. 18 citato, in favore di una lavoratrice, che svolgeva attività presso la cucina e presso la lavanderia di un istituto di ricovero di minori facente parte di una congregazione religiosa, ritenendo irrilevanti le attività imprenditoriali, poste a base del motivo di ricorso, svolte presso altre articolazioni organizzative dell'ente).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)