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Sez. 1, Sentenza n. 497 del 25/01/1986 (Rv. 444091 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI FATTI - LIMITE.*
Stato
decisa il 1986-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444091-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI FATTI - LIMITE.*

Ai sensi dell'art. 26 del nuovo testo sul contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), i poteri della commissione tributaria centrale si estendono all'accertamento ed alla valutazione dei fatti che non siano semplicemente strumentali al fine della quantificazione della base imponibile, ma che siano viceversa necessari per la valutazione della sussistenza dei presupposti della applicazione delle norme tributarie e quindi il ricorso al metodo induttivo di accertamento. (nella fattispecie la suprema Corte ha riconosciuto che rientrava nei poteri della comm. Trib. Evidenziare l'acquisto da parte del contribuente di un motoscafo per un prezzo superiore al reddito netto dichiarato, per lo stesso anno, ai fini dell'imposta complementare: trattandosi di fatto-indice suscettibile di rilevare quale presupposto di applicazione della normativa tributaria sullo accertamento induttivo). (V 4464/83, mass n 429348; (V 2484/82, mass n 420348; (V 6678/81, mass n 417547; (V 137/81, mass n 410536; (V 1835/79, mass n 398216; (V 5086/77, mass nn 388695 e 388696).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)