Sez. 1, Sentenza n. 21254 del 06/08/2008 (Rv. 604195 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ricorso per cassazione - Rinunzia al ricorso principale - Conseguenze - Ricorso incidentale tardivo - Inefficacia - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Qualora intervenga rinunzia della parte al ricorso principale per cassazione, l'eventuale ricorso incidentale tardivo perde efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., non essendovi ragione per continuare a ritenere sussistente l'interesse ad un ricorso in mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)