Sez. L, Sentenza n. 6442 del 01/07/1998 (Rv. 516873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - IN GENERE - 100081 | Rinuncia all'appello principale - Necessità dell'accettazione dell'appellato ove non ancora costituito - Esclusione - Effetti - Estinzione del giudizio - Impugnativa incidentale tardiva successiva alla rinuncia - Inefficacia.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - IN GENERE - 100081
La rinuncia all'appello principale comporta l'estinzione del giudizio, non essendo necessaria l'accettazione dell'appellato ove non ancora costituito, atteso che in generale la necessità di un'accettazione da parte del convenuto, quale condizione prescritta dall'art. 306 cod. proc. civ. per l'estinzione del processo, presuppone necessariamente l'acquisizione da parte del convenuto della qualità di parte nel processo, sicché perde efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., l'impugnativa incidentale tardiva successiva alla rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)