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Sez. U, Sentenza n. 4818 del 28/07/1986 (Rv. 447518 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - INEFFICACIA - CONDIZIONI - IMPROPONIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447518-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - INEFFICACIA - CONDIZIONI - IMPROPONIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - RILEVANZA.*

L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se essa risulti improponibile (nella specie, per precedente acquiescenza alla sentenza impugnata). (V 3809/79, mass n 400260).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)