Sez. L, Sentenza n. 270 del 12/01/1984 (Rv. 432533 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SENTENZA N. 64 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RENDITA DA SILICOSI - CONDIZIONI - CONCORRENTI FORME MORBOSE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E CARDIOCIRCOLATORIO - MISURA PERCENTUALE MINIMA DI INABILITÀ - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SENTENZA N. 64 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RENDITA DA SILICOSI - CONDIZIONI - CONCORRENTI FORME MORBOSE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E CARDIOCIRCOLATORIO - MISURA PERCENTUALE MINIMA DI INABILITÀ - INSUSSISTENZA.*
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza della C. cost. N. 64 del 1981) dell'art. 145 lett. A) del d.P.R. n. 1124 del 1965 (come sostituito dall'art. 4 della legge n. 780 del 1975), nella parte in cui richiedeva, ai fini della corresponsione della rendita da silicosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20% (anziché al 10% stabilito per le altre malattie professionali dall'art. 74, secondo comma, dello stesso decreto, già emendato con la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1977), può considerarsi sufficiente, per la Costituzione della rendita, anche un grado di inabilità permanente lavorativa derivante da silicosi superiore solo al 10%. Peraltro, ove questa sia associata ad altre forme morbose dello apparato respiratorio e cardiocircolatorio, in base al primo comma lett. B) dell'art. 4 citato, la valutazione del grado di inabilità va riferita non alla sola silicosi, bensì all'intero quadro morboso, ed il riconoscimento del diritto alla rendita non è subordinato ad una misura percentuale minima di inabilità. (V 4499/83, mass n 429378; (V 2980/83, mass n 427892; (V 6788/82, mass n 424424).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)