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Sez. L, Sentenza n. 6788 del 11/12/1982 (Rv. 424424 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - INVALIDITÀ O MORTE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE A FAVORE DEL LAVORATORE O DEI SUPERSTITI - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424424-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - INVALIDITÀ O MORTE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE A FAVORE DEL LAVORATORE O DEI SUPERSTITI - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*

L'art. 4 lettera b) della legge 27 dicembre 1975 n. 780 - contenente la nuova disciplina della silicosi e dell'asbestosi ed applicabile nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore - , per i casi di silicosi associata ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, non richiede, ai fini dell'indennizzabilità, una misura minima di inabilità, come per il caso di conseguenze dirette della sola silicosi ed impone una valutazione globale del quadro patologico, così innovando rispetto alla disciplina dell'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 che consentiva di prescindere dal grado di inabilità derivante da tale malattia nella sola ipotesi in cui la stessa fosse associata alla tubercolosi, fermo restando, peraltro che la Determinazione di tale grado è oggi da compiere alla stregua della sentenza 15 aprile 1981 n. 64 (costituente, a sua volta, ius superveniens applicabile nei giudizi in corso) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 145, lettera a), come sostituito dall'art. 4 della legge n. 780 del 1975, nella parte in cui richiedeva, ai fini della corresponsione della rendita da silicosi, una inabilità permanente superiore al 20 per cento anziché al 10 per cento stabilito per le altre malattie professionali dall'art. 74, secondo comma del menzionato d.P.R. n. 1124. (V 2986/82, mass n 420894; (V 779/81, mass n 411254).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)