Sez. 1, Sentenza n. 37352 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/09/2014) Rv. 260807 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condannato ammesso all'affidamento in prova - Interruzione del periodo di esecuzione della pena valutabile ai fini del beneficio - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata, l'esecuzione della pena non è interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, con la conseguenza che il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, sussistendone le condizioni, in base al rinvio operato dall'art. 94, comma sesto d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 all'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 354 del 1975. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato che aveva individuato il semestre da valutare ai fini della concessione del beneficio computando sia una frazione di tempo trascorsa in affidamento in prova, sia il successivo periodo di carcerazione disposto in conseguenza di una sua violazione della misura alternativa).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)