Sez. 1, Sentenza n. 42566 del 26/10/2004 Cc. (dep. 29/10/2004) Rv. 229776 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Pena espiata in regime di affidamento terapeutico - Applicabilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La possibilità di concedere una detrazione di pena, a titolo di liberazione anticipata, al condannato che ha espiato la pena in regime di affidamento al servizio sociale, introdotta dall'art. 3 Legge 19/12/2002 all'art. 47 comma dodicesimo-bis O.P., si estende anche alla pena espiata in regime di affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 comma sesto d.P.R. 309/90, in quanto anche questo istituto ha finalità di recupero sociale e rieducativo ed anche qualora non sia completato il programma terapeutico il tribunale di sorveglianza può comunque valutare il concreto recupero sociale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 n. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 6 CORTE COST., Legge 19/12/2002 num. 277 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)