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Sez. 1, Sentenza n. 46079 del 11/11/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230253 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detrazione di pena per liberazione anticipata - Applicazione ai condannati in affidamento in prova cosiddetto terapeutico - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230253-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Anche in relazione a periodi trascorsi in affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) è possibile la concessione della liberazione anticipata prevista per l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), a nulla rilevando la coesistenza, nell'affidamento "terapeutico", della finalità curativa con quella rieducativa, quest'ultima esclusiva dell'affidamento "ordinario". (In motivazione la Corte ha, tra l'altro, osservato che all'affidamento in prova in casi particolari, disciplinato dall'art. 94 d.P.R. n. 390 del 1990, si applica, per quanto non diversamente stabilito, l'art. 47 citato).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 19/12/2002 num. 277 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)