Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 04/03/2003 (Rv. 560817 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Disciplina ex art. 60 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - Direttore sanitario di casa di cura convenzionata - Ineleggibilità alla carica di sindaco - Sussistenza - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di elettorato passivo, ai sensi dell'art. 60, comma primo, n. 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono ineleggibili, fra l'altro, alla carica di sindaco i dirigenti delle strutture convenzionate, per il comune "il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende". Nella anzidetta categoria di soggetti rientra il direttore sanitario di una casa di cura, atteso che la natura dirigenziale di tale figura discende dalle disposizioni degli artt. 20 e seguenti del D.P.C.M. 27 giugno 1986 (recepite, nella fattispecie, dalla legge della Regione Lombardia n. 7 del 1990, non abrogata, sul punto, dalla legge regionale n. 15 del 1999), ed in particolare dalle attribuzioni assegnate al direttore sanitario dall'art. 27 del detto D.P.C.M., il quale lo prepone all'intera organizzazione tecnico - sanitaria della casa di cura, senza vincoli di subordinazione gerarchica, dovendo egli rispondere soltanto alla proprietà della struttura ed all'autorità sanitaria competente. Nè assume alcun rilievo, al fine di escludere la causa di ineleggibilità in esame, l'eventuale circostanza che il soggetto, formalmente investito della qualifica di direttore sanitario, si sia in concreto astenuto da esercitare le relative peculiari funzioni, poiché ciò che la norma ha inteso evitare è il sospetto di inquinamento della pubblica funzione derivante dal potenziale conflitto di interesse tra amministratore dell'ente locale e professionista operante nell'ambito di una struttura privata convenzionata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., DPCM 27/06/1986 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 06/02/1990 num. 7 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 12/08/1999 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)