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Sez. 1, Sentenza n. 15284 del 29/11/2000 (Rv. 543326 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Dirigenti delle aziende sanitarie locali con funzioni apicali - Ineleggibilità alla carica di Sindaco - Sussistenza - Dirigenti con funzioni non di vertice - Ineleggibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543326-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

Secondo la disciplina della elezione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ineleggibilità stabilita dall'art. 2, comma primo, n. 8), della legge 23 aprile 1981, n. 154 per i dipendenti facenti parte dell'ufficio di direzione delle unità (oggi aziende) sanitarie locali, è destinata ad operare, nella nuova configurazione di tali aziende risultante dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed attesa la "ratio" della previsione della ineleggibilità, che consiste nella rimozione delle situazioni potenzialmente inquinanti la libertà di voto, con esclusivo riferimento a quelle figure dirigenziali che, in relazione alla loro collocazione nella struttura, esercitano funzioni apicali assimilabili a quelle del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C., esaminando nel merito la domanda, ha escluso che eserciti funzioni di vertice, e sia quindi privo dell'elettorato passivo alla carica di Sindaco, il responsabile di un'unità operativa interdistrettuale).

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 octies com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)