Sez. 1, Sentenza n. 483 del 20/01/1999 (Rv. 522429 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Esercizio di fatto di funzioni dirigenziali in struttura convenzionata con l'A.S.L. - Ineleggibilità alla carica di consigliere comunale - Sussistenza - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
A norma dell'art. 2 legge n. 154 del 1981 l'ineleggibilità a consigliere comunale sussiste non solo per coloro ai quali sia stata espressamente e formalmente attribuita la qualifica di dirigente di una struttura convenzionata con l'Azienda Sanitaria Locale, ma, più in generale, per tutti coloro che, alla data di presentazione della candidatura, esplichino, anche solo di fatto, una funzione riconducibile, per le sue obbiettive caratteristiche, a quelle proprie dei dirigenti, atteso che il bene tutelato dalla norma - la libertà di voto - è messo in pericolo dall'esercizio in concreto da parte del candidato del potere di assumere le decisioni di un dirigente, in quanto intrinsecamente idonee a condizionare la scelta dell'elettore, indipendentemente dal fatto che tale potere gli sia stato attribuito in modo formale ed espresso.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)