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Sez. U, Sentenza n. 6117 del 12/11/1988 (Rv. 460523 - 01)

MINIERE, CAVE E TORBIERE - IN GENERE - ATTIVITÀ ESTRATTIVA - MODALITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "NEMINEM LAEDERE" - AZIONE DI NUNCIAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460523-01

MINIERE, CAVE E TORBIERE - IN GENERE - ATTIVITÀ ESTRATTIVA - MODALITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "NEMINEM LAEDERE" - AZIONE DI NUNCIAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora la coltivazione di una miniera, da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di nocumento ai diritti di un privato, e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche nell'attuazione concreta di tali scelte, in violazione del principio del "neminem laedere", al privato medesimo deve riconoscersi la facoltà di adire il giudice ordinario con Azione di nunciazione, considerando che i provvedimenti richiesti, ancorché implichino la condanna ad un "facere", non esulano dalle attribuzioni di detto giudice, in relazione al divieto posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, perché non interferiscono su Atti discrezionali dell'amministrazione. (V 6363/82, mass n 423992; (V 2981/80, mass n 406662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)