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Sez. U, Sentenza n. 2922 del 05/05/1980 (Rv. 406662 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - AFFILIAZIONE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI LAVORO SUBORDINATO A FAVORE DI UN TERZO - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406662-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - AFFILIAZIONE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI LAVORO SUBORDINATO A FAVORE DI UN TERZO - COMPATIBILITA.*

L'ingerenza ed i controlli, che una federazione sportiva (nella specie, federazione italiana pallone e tamburello) eserciti sul proprio affiliato, operano esclusivamente sul piano del rapporto associativo, e, pertanto, potendo coesistere con i poteri disciplinari e direttivi spettanti al datore di lavoro a norma degli artt 2104 secondo comma e 2106 cod civ, non sono di per se ostativi alla configurabilita di un rapporto di lavoro subordinato, con riguardo all'attivita che detto affiliato svolga in favore di un terzo (nella specie, prestazioni di giocatore di tamburello e di direttore sportivo per lo sferisterio partenopeo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)