Sez. L, Sentenza n. 2104 del 12/02/2003 (Rv. 560474 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di annullamento di un contratto per dolo - Successiva domanda di annullamento per errore - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Poiché le cause di annullamento del contratto per vizio della volontà concretano fattispecie distinte, da cui scaturiscono autonome azioni di impugnativa negoziale, si ha mutamento della "causa petendi", con conseguente formulazione di una domanda nuova, preclusa in appello nel processo del lavoro, allorquando, domandato inizialmente l'annullamento di un contratto sulla base del dolo, si formuli domanda fondata sull'errore, introducendo un nuovo tema di indagine e di decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)