Sez. 4, Sentenza n. 33561 del 29/05/2001 Ud. (dep. 13/09/2001) Rv. 220264 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Acquisto simulato da parte dell'agente di Polizia giudiziaria - Punibilità ex art. 97 DPR 309/1990 - Individuazione della condotta non punibile - Fattispecie: iniziativa dell'agente tesa a far emergere l'identità dei soggetti interessati al commercio.
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la disposizione di cui all'art. 97 del DPR 9/10/1990 n. 309, secondo la quale non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che, nello svolgimento di specifiche operazioni investigative antidroga, acquistino sostanze stupefacenti, va interpretata nel senso che è esclusa la punibilità della condotta dell'agente non soltanto con riferimento all'acquisto della droga, ma anche in relazione a tutte quelle altre attività connesse, tese comunque all'accertamento dei destinatari e dei successivi ricettori dello stupefacente. (Fattispecie relativa ad agente di Polizia giudiziaria il quale, individuata una quantità di stupefacente che doveva essere ceduta, agiva al fine di fare emergere la identità dei soggetti individuati come già interessati all'operazione di commercio di quelle partite di droga).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)