Sez. 6, Sentenza n. 12142 del 11/02/2009 Ud. (dep. 19/03/2009) Rv. 242935 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO) | Reati in materia di stupefacenti - Agente sotto copertura - Attività svolta fuori dei limiti di legge - Conseguenze processuali - Deroga al divieto di testimonianza posto dall'art. 62 cod. proc. pen. - Esclusione - Fondamento.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO)
La vendita di sostanze stupefacenti non rientra tra le attività sotto copertura scriminate dalle finalità di indagini (art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990). Ne consegue che, in tal caso, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono essere sentiti quali testimoni, ma, assumendo la qualità di coimputati in procedimento connesso o collegato, possono essere esaminati a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)