Sez. U, Sentenza n. 2486 del 21/06/1975 (Rv. 376393 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - DOMANDA DEGLI ASSEGNATARI PER LE OPERE DI ABITABILITA DEGLI ALLOGGI - CONDANNA DELLA GESCAL - POTERE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - DOMANDA DEGLI ASSEGNATARI PER LE OPERE DI ABITABILITA DEGLI ALLOGGI - CONDANNA DELLA GESCAL - POTERE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
La domanda con la quale gli assegnatari di alloggi chiedano la condanna della Gescal ad eseguire le opere necessarie a rendere abitabili gli appartamenti assegnati non esula dalla sfera dei poteri decisori attribuiti al giudice ordinario nei confronti della pa dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all e, in quanto trae in ogni caso il proprio fondamento da un contratto di diritto privato, e, cioe, o dal contratto di vendita degli appartamenti stessi, ovvero dalla convenzione, assimilabile ad un contratto di locazione, con la quale la Gescal, dopo aver provveduto ad assegnare in uso l'appartamento, stabilisce con l'assegnatario le condizioni di tale uso, ossia i diritti e gli obblighi che reciprocamente ne derivano.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 28/02/1949 num. 43 art. 13, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 14, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 16, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)