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Sez. 2, Sentenza n. 11641 del 06/03/1989 Ud. (dep. 07/09/1989) Rv. 182004 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE AD UN CANONE SUPERIORE A QUELLO LEGALE (EQUO CANONE) - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1989-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182004-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE AD UN CANONE SUPERIORE A QUELLO LEGALE (EQUO CANONE) - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DEL REATO.*

In materia di locazione di immobile ad equo canone, non è ravvisabile, in presenza della richiesta esosa di un canone illegittimo, una minaccia in senso estorsivo, sotto il profilo del comportamento omissivo del locatore richiedente, di non far luogo alla stipula del contratto locatizio, ove controparte non accetti la pattuizione di un canone più elevato rispetto a quello legalmente determinato, stante il principio della piena autonomia, contrattuale - è però configurabile il reato di estorsione, qualora non si sia verificata una libera e normale contrattazione, essendo intervenute circostanze di fatto qualificanti la condotta (estorsiva) del locatore, con la ricorrenza di Atti specifici e concreti diretti a coartare la volontà della controparte ed a realizzare un ingiusto profitto, quale conseguenza della minaccia usata dall'agente per costringere il soggetto passivo a dare una somma illecita. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato, gli imputati non si erano limitati a chiedere un canone illecito, bensì avevano integrato tale richiesta con la prospettazione di non addivenire alla stipula della locazione ove le controparti non avessero accettato di pagare l'intera somma di lire 6.000.000, ivi compreso l'aumento di lire 1.200.000 rispetto alle originarie lire 4.800.000 pattuite, con il rilascio di una ricevuta all'atto del versamento della caparra di lire 300.000, priva di qualsiasi riferimento al contratto in itinere e, quindi, inutilizzabile come elemento attestante l'effettiva causale del pagamento, nonché con il richiesto versamento, in un unica soluzione e in contanti, della somma in questione, senza rilascio di ricevuta, allo scopo evidente di paralizzare qualsiasi eventuale Azione giudiziaria di ripetizione nei loro confronti, previo annullamento della pattuizione in frode alla legge). (Conf mass n 173621; (Conf mass n 164048).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)