Sez. 1, Sentenza n. 3732 del 25/02/2004 (Rv. 570480 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Rischio di persecuzione dello straniero nel Paese d'origine per motivi religiosi - Divieto di espulsione - Valutazione da parte della autorità di governo - Adozione di misure di protezione - Necessità - Valutazione da parte del giudice - Esclusione - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno, l'art. 19, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso può essere disposta l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, tra l'altro, per motivi di religione, deve essere interpretato in correlazione con l'art. 20 dello stesso D.Lgs., il quale riserva ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato D.Lgs., per rilevanti esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri interessati, che fissa la modulazione nel tempo di dette misure ed i casi nei quali è preclusa l'espulsione; pertanto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, il giudice non può verificare la presenza dei requisiti che comportano il divieto di espulsione se non in presenza del provvedimento che dispone le misure di protezione temporanea decise dall'autorità politica, alla quale è riservata la valutazione delle situazioni che permettono di ritenere operante il divieto di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva accolto l'opposizione proposta da un cittadino macedone di religione musulmana, in quanto esposto al rischio di persecuzione, per motivi religiosi, nel suo Paese di origine, rimarcando che le misure di protezione temporanea adottate con d.P.C.M. 12 maggio 1999 erano cessate a seguito del d.P.C.M. 1 settembre 2000)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)