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Sez. 1, Sentenza n. 16417 del 25/07/2007 (Rv. 598890 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Divieto di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero può essere oggetto di persecuzione - Omosessualità - Pena detentiva prevista nel Paese destinatario - Carattere persecutorio - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598890-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nell'ambito delle disposizioni relative al trattamento degli stranieri, l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 vieta l'espulsione verso uno Stato nel quale lo straniero possa subire persecuzioni per motivi, tra l'altro, sessuali, essendo a tal fine sufficiente la previsione di un reato (il cui oggetto deve essere identificato dal giudice di merito), senza che sia necessaria anche la concreta emanazione di una condanna. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del giudice di pace che, avendo accertato che nel Senegal l'omosessualità è punita con la reclusione, aveva accolto il ricorso dello straniero contro il provvedimento di espulsione. In motivazione, la S.C. ha rilevato che, per affermare l'esistenza di un trattamento persecutorio, occorre accertare se la legislazione di quel Paese preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità ovvero l'ostentazione di tali pratiche in modo non conforme al sentimento pubblico del Paese stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)