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Sez. 3, Sentenza n. 9559 del 10/01/2013 Ud. (dep. 28/02/2013) Rv. 254745 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante speciale per la collaborazione - Contributo fornito in separato procedimento - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254745-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deve essere esclusa qualora il contributo collaborativo, giĆ  positivamente riconosciuto in altro procedimento, non venga rinnovato in relazione al nuovo episodio criminoso.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)