Sez. 3, Sentenza n. 9559 del 10/01/2013 Ud. (dep. 28/02/2013) Rv. 254745 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante speciale per la collaborazione - Contributo fornito in separato procedimento - Rilevanza - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deve essere esclusa qualora il contributo collaborativo, giĆ positivamente riconosciuto in altro procedimento, non venga rinnovato in relazione al nuovo episodio criminoso.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)