Sez. 4, Sentenza n. 46435 del 18/11/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 242311 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Caratteri - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, la collaborazione dell'imputato deve essere spontanea ed avere connotazioni di particolare efficacia (riferita all'intero arco della condotta illecita, e non soltanto ad alcuni segmenti di essa) e rilevanza ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa. (Nella specie, la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella collaborazione consistita nella sola ammissione - peraltro parziale - di colpevolezza e nel riconoscimento fotografico di due soli fornitori d'eroina, con rifiuto di indicare le generalità dei fornitori di cocaina).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)