Sez. 5, Sentenza n. 6913 del 27/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213615 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Presupposti per la concessione - Stretta riferibilità al procedimento in cui si chiede l'applicazione dell'attenuante - Necessità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 è riferibile ad una specifica attività delittuosa, oggettivamente valutata nei suoi connotati e nei suoi possibili sviluppi, ed, in quanto tale, non può connettersi ad un generico atteggiamento collaborativo dell'imputato. Ne consegue che l'esame del giudice del merito non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede attesoché è solo in relazione ad essi che può valutarsi la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante. Consegue, altresì, che da tale esame resta fuori l'apporto dato per vicende delittuose concernenti altri procedimenti.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)