diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3770 del 14/02/2008 (Rv. 602073 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Lavoratore autonomo - Attività relativa alla organizzazione dell'attività economica dell'azienda agricola - Tutela assicurativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602073-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In tema di indennizzabilità dell'infortunio occorso a lavoratore autonomo, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo, bensì a quello organizzativo-imprenditoriale dell'attività economica dell'azienda; ne consegue che l'estensione della tutela agli infortuni "in itinere" può riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli finalizzati all'acquisto o alla consegna di beni necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile. (Nella specie, la S.C. , nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'indicato principio in controversia concernente l'infortunio occorso al titolare di un'azienda agricola il quale, venduto il latte di sua produzione ad un caseificio, si era subito recato a piedi alla Coldiretti, al fine di farsi predisporre una ricevuta fiscale da consegnare all'acquirente).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)