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Sez. L, Sentenza n. 5416 del 02/06/1998 (Rv. 516019 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Coltivatori diretti - Attività di acquisizione del materiale necessario per la produzione - Tutela assicurativa - Estensione - Fattispecie relativa ad infortunio verificatosi nel corso di un viaggio compiuto con automezzo dall'assicurato per recarsi a trattare l'acquisto bestiame.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516019-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

Ai sensi dell'art. 205 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la tutela per l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro si estende per i coltivatori diretti anche ad attività manuali (in senso ampio sì da comprendere ogni operazione diretta alla realizzazione del prodotto finale, quale quindi anche l'attività di acquisizione del materiale necessario per la produzione), diverse da quelle strettamente agricole elencate nell'art. 206 del medesimo d.P.R., ma con esse collegate sotto il profilo economico - funzionale, in quanto destinate alla migliore utilizzazione dei beni che compongono l'azienda agricola e rientrano pertanto nel normale ciclo produttivo (nella specie, tale nesso è stato ravvisato con riferimento all'infortunio verificatosi nel corso di un viaggio compiuto con automezzo dall'assicurato, coltivatore diretto ed allevatore di bestiame, per recarsi a trattare l'acquisto di alcuni suini).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)