Sez. 3, Sentenza n. 46468 del 11/09/2019 Cc. (dep. 15/11/2019) Rv. 277272 - 02
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Deposito presso il pubblico ministero - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione depositato presso l'ufficio del pubblico ministero, in quanto si tratta di una modalità non prevista fra quelle tassativamente indicate dall'art. 582 cod. proc. pen., non potendo, peraltro, il pubblico ministero essere utilizzato come tramite per il deposito dell'impugnazione presso il giudice competente, in quanto l'atto deve essere presentato "personalmente" dalla parte ovvero da un suo "incaricato", né potendo egli essere considerato "giudice incompetente" ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)