Sez. 3 - , Sentenza n. 38411 del 13/04/2018 Cc. (dep. 09/08/2018) Rv. 276698 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Impugnazione cautelare proposta dall’indagato. mediante posta elettronica certificata - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE
È inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - espressamente richiamato dall'art. 309, comma 4, che, a sua volta, è richiamato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. - sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC. (In motivazione la Corte ha evidenziato che tali previsioni processuali costituiscono le specifiche disposizioni normative che rendono inapplicabile il d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, DPR 11/02/2005 num. 58 art. 16, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)