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Sez. 1, Sentenza n. 14869 del 23/11/2001 (Rv. 550550 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO | Consegna della cosa - Rilevanza esclusiva ai fini della costituzione del pegno - Atto scritto di data certa contenente l'identificazione del credito garantito e dei beni costituiti in garanzia - Necessità - Ai fini della prelazione - Terzo datore di pegno - Inosservanza delle condizioni richieste per il sorgere della prelazione - Conseguenze - Inopponibilità della garanzia agli altri creditori del terzo.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550550-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

Ai sensi degli artt. 2786, primo comma, e 2787, terzo comma, cod. civ., il pegno, nel rapporto tra le parti, non è subordinato ad alcuna formalità e si costituisce con la sola consegna della cosa, mentre l'atto scritto di data certa contenente l'identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia è richiesto ai soli fini della prelazione, ossia per rendere opponibile la garanzia agli altri creditori del soggetto datore di pegno; ne consegue che, ove il pegno sia stato costituito da un terzo, il mancato rispetto delle condizioni necessarie per il sorgere della prelazione giova agli altri creditori del terzo datore, ai quali la garanzia pignoratizia è quindi inopponibile, non già agli altri creditori del debitore garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787, Cod. Civ. art. 2784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)