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Sez. 1, Sentenza n. 23839 del 19/11/2007 (Rv. 601008 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO | Condizioni - Data certa e identificazione del credito garantito e della cosa data in pegno - Credito di istituto bancario - Annotazione nel libro pegni regolarmente vidimato - Identificazione del contratto costitutivo del pegno con simboli numerici e grafici ed omessa riproduzione del contenuto - Violazione dell'art. 2787 terzo comma cod. civ. - Inopponibilità della prelazione.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601008-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

Ai fini dell'ammissibilità in via privilegiata di un credito garantito da pegno al passivo fallimentare, deve escludersi l'opponibilità della prelazione in favore dell'istituto bancario creditore pignoratizio, quando non vengano rispettate le condizioni imposte dall'art. 2787 terzo comma cod. civ., riguardanti sia la certezza della data che l'indicazione del credito garantito e della cosa data in pegno. Non può, pertanto, ritenersi sufficiente l'annotazione nel libro pegni della banca, ancorchè regolarmente vidimato, che non contenga la riproduzione della scrittura relativa al credito garantito, indicata come prova della costituzione del pegno, ma esclusivamente l'indicazione di un simbolo numerico o altri segni identificativi, con totale omissione del contenuto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787 com. 1, Cod. Civ. art. 2787 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)