Sez. L, Sentenza n. 24412 del 02/10/2008 (Rv. 604959 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Processo erroneamente introdotto con rito ordinario - Termine per la riassunzione innanzi al giudice del lavoro - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Il processo erroneamente introdotto con il rito ordinario è regolato dal rito speciale non dal momento in cui ne viene statuita la natura, bensì dal momento in cui il giudizio ha inizio in applicazione del relativo rito, in quanto in precedenza rileva il rito adottato dal giudice che, a prescindere dalla sua esattezza, costituisce per la parte il criterio di riferimento, anche ai fini del computo dei termini previsti per le attività processuali. Ne consegue che si applica la sospensione feriale al termine di sei mesi previsto per la riassunzione, innanzi al giudice del lavoro indicato quale competente, del giudizio proposto innanzi al giudice civile dichiaratosi incompetente. (Nella specie, in un giudizio di convalida di sequestro, il giudice aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro, concedendo termine, ex art. 50 cod. proc. civ., per la riassunzione e quest'ultima era intervenuta pochi giorni oltre i sei mesi, sicché il tribunale, ritenuto non applicabile la disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale e sul presupposto che la controversia appartenesse a quelle di cui all'art. 409 cod. proc. civ., ne aveva dichiarato l'estinzione; il giudice d'appello, per converso, aveva disposto la rimessione della causa in primo grado, ex art. 354, comma secondo, cod. proc. civ., ritenendo applicabile la sospensione feriale. La S.C., enunciando il principio su esteso, ha confermato tale ultima decisione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)