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Sez. 3, Sentenza n. 8723 del 31/05/2012 (Rv. 622778 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Erronea dichiarazione della competenza di un giudice "ratione materiae" - Riassunzione - Forme e termini - Applicazione delle regole previste per i giudizi dinanzi al giudice indicato (erroneamente) come competente - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622778-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Ove il giudice, sia pure erroneamente, dichiari la propria incompetenza "ratione materiae" e fissi un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato come competente, essa deve avvenire con le forme e nei termini prescritti dalla legge per i procedimenti da celebrarsi dinanzi a quest'ultimo, costituendo detta dichiarazione di incompetenza una consapevole scelta circa il rito applicabile alla controversia. Se, pertanto, il primo giudice abbia erroneamente qualificato la controversia come agraria e fissato un termine per la riassunzione dinanzi alla competente sezione specializzata, tale termine non sarà soggetto alla sospensione feriale, a prescindere dal fatto che nella specie la controversia rientrasse effettivamente tra quelle agrarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)