Sez. 1, Sentenza n. 1804 del 18/02/2000 (Rv. 533996 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato istitutivo - Fondamento - Obbligatorietà del rinvio - Limiti.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della C.E.E., volto ad ottenere l'interpretazione di norme comunitarie, trova la sua giustificazione nell'esigenza di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti i paesi membri; conseguentemente l'obbligatorietà del rinvio viene meno quando la questione sia materialmente identica ad altra già sollevata e già decisa in via pregiudiziale ed in ogni ipotesi in cui la risposta al quesito si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio interpretativo.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)