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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 134 del 1981

Decisione
decisa il 1981-06-24, depositata il 1981-07-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:134
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14515

  • Enti pubblici
  • Inadel
  • Direttori di sede provinciale
  • Qualifica di "collaboratori"
  • Questione sollevata su atto non avente forza di legge
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
Come la Corte ha già affermato, il d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 ("Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 narzo 1975, n. 70") non si può qualificare atto avente forza di legge. Va perciò dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 35 e 43 dello stesso decreto, concernenti l'attribuzione della qualifica di "collaboratori" ai direttori di sede provinciale dell'INADEL. - S. n. 21/1980.

Norme impugnate

  • art. 35 d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411
  • art. 43 d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, recante "Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", promossi con cinque ordinanze emesse il 20 dicembre 1978 dal TAR del Lazio, sezione II, iscritte ai nn. 976, 977, 978, 979 e 980 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1980. Visto l'atto di costituzione di Confalone Sante, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il TAR del Lazio ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, per contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega 20 marzo 1975, n. 70 e, dunque, con l'art. 76 della Costituzione, essendo stati inquadrati nella qualifica di "collaboratori", al pari degli impiegati qualificati in precedenza come "consiglieri", i direttori di sede provinciale dell'INADEL, con disconoscimento del principio che esige una corrispondenza tra funzioni e qualifiche (fissato dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e recepito dalla legge di delega) e del principio di salvaguardia dei diritti acquisiti (fissato dall'art. 31 della legge di delega)
punto 2
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti in quanto prospettano identiche questioni; che questa Corte con sentenza n. 21 del 22 febbraio 1980 ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità relativa all'art. 44 del medesimo d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, negando si possa qualificare tale atto come avente forza di legge, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione; che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati sul punto argomenti nuovi tali da indurre a modificare la precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, sollevata dal TAR del Lazio, sezione , con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981. F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze