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Sez. U, Sentenza n. 23242 del 17/11/2005 (Rv. 584994 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea presupposizione dell'esistenza di un giudicato - Errore revocatorio rilevante "ex" art. 395, n.4 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584994-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche; pertanto l'erronea presupposizione dell'esistenza del giudicato, equivalendo ad ignoranza della "regula juris" rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)