Sez. U, Sentenza n. 21639 del 16/11/2004 (Rv. 578047 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea presupposizione della inesistenza di giudicato interno - Errore revocatorio rilevante "ex" art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Il giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la "regola del caso concreto" partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche, così l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della "regula juris", rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di sentenza della stessa Corte fondato sul preteso omesso rilievo di giudicato interno).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)